Art. 6.
(Attribuzione per competenza di atti ed affari amministrativi).

      1. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di inizio del funzionamento della provincia dei Marsi, presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo, e presso gli altri uffici ed organi dello Stato costituiti nell'ambito della provincia de L'Aquila e relativi a cittadini ed enti dei comuni di cui all'articolo 2 sono attribuiti alla competenza dei corrispondenti uffici ed organi della provincia dei Marsi.